L'Agenzia delle entrate ha individuato i dati informativi degli elenchi clienti e fornitori e ne ha definito le modalità tecniche e i termini di trasmissione. L'adempimento è stato semplificato per i primi due anni di applicazione: nell'elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale (è sufficiente la sola partita Iva).
Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva. Il termine per l'invio - esclusivamente in via telematica - è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, anno di prima applicazione della norma, è posticipato al 15 ottobre 2007 per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili, mentre coloro che hanno conseguito un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale avranno tempo fino al 15 novembre.
A regime, andranno trasmessi i seguenti dati:
• codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l'elenco
• anno di riferimento
• codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
• codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
• per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente
• l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.
Non devono invece essere indicate:
• operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
• importazioni
• esportazioni (tranne quelle "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali).
Ai fini dell'individuazione delle informazioni da trasmettere, si prescinde dal momento in cui è stata contabilizzata l'operazione: il riferimento è all'anno risultante dalla fattura o dalla nota di variazione, non a quello di registrazione del documento.
Infine, per i primi due anni di applicazione (2006 e 2007), sono state previste alcune semplificazioni per limitare l'impatto del nuovo adempimento:
• l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
• sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
• non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.